Giurisprudenza consolidata svizzera ha già avuto modo di chiarire che il decreto ingiuntivo italiano immediatamente – provvisoriamente esecutivo ex art. 642 CPC ITA non può essere riconosciuto e reso esecutivo in Svizzera in quanto non costituisce decisione ai sensi dell’art. 32 CLug, non essendo stata data la possibilità al convenuto di esercitare (preventivamente) il diritto al contradditorio.
Nel caso in cui non sia poi stata presentata opposizione al decreto ingiuntivo immediatamente – provvisoriamente esecutivo entro i termini di legge, lo stesso diverrà definitivamente esecutivo e potrà essere riconosciuto e reso esecutivo in Svizzera; al riguardo, sarà necessario produrre dinanzi all’autorità giudiziaria svizzera una dichiarazione dell’autorità giudiziaria italiana che confermi che lo stesso decreto ingiuntivo è divenuto definitivamente esecutivo per mancata opposizione.