Pignoramento in Svizzera

Pignoramento in Svizzera

Il pignoramento in Svizzera (mobiliare e immobiliare) è disciplinato dagli articoli 89 e successivi LEF Legge esecuzione e fallimenti; se il debitore è soggetto alla procedura di pignoramento, una volta ottenuto il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo svizzero (o, in caso di rigetto provvisorio dell’opposizione, non sia stata presentata la domanda di disconoscimento di debito da parte del debitore entro il termine di 20 giorni), il creditore può inviare all’Ufficio esecuzione competente la domanda di continuazione dell’esecuzione, ricevuta la quale, l’ufficio d’esecuzione stesso potrà pignorare i beni (mobili e immobili) del debitore.

Ex articolo 91 LEF, il debitore è tenuto, sotto minaccia di pena:

a) ad assistere al pignoramento o a farvisi rappresentare (art. 323 n. 1 CP);

b) a indicare, sino a concorrenza di quanto sia necessario per un sufficiente pignoramento, tutti i suoi beni, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure i crediti e i diritti verso terzi (art. 163 n. 1 e 323 n. 2 CP).

Se il debitore omette senza giustificazione sufficiente di assistere al pignoramento o di farvisi rappresentare, l’ufficio d’esecuzione può ordinarne l’accompagnamento per mezzo della polizia.

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