L’esecuzione di un titolo italiano in Svizzera e viceversa: la convenzione di Lugano

L’esecuzione di un titolo italiano in Svizzera e viceversa: la convenzione di Lugano

Un creditore in possesso di un titolo esecutivo conseguito in Italia o in Svizzera, come può portarlo in esecuzione rispettivamente in Svizzera o in Italia? Si tratta di una questione specificatamente di diritto transfrontaliero, che è regolata – tra le altre norme – dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, meglio nota come la Convenzione di Lugano, stipulata nella nota città ticinese il 30 ottobre 2007.

Tale convenzione ha visto la partecipazione di tutti gli stati dell’UE e dell’AELS, quindi, nello specifico, dell’Italia e della Svizzera. La stessa è stata ratificata sia in Svizzera che in Italia.

La Convenzione di Lugano del 2007 (che ha aggiornato, sostituendola, l’omonima convenzione del 1988) si applica alle materie civili e commerciali, con esclusione di alcune materie, riferibili per lo più a diritti della personalità, familiari, fallimentari, ecc. Riguarda, inoltre, le sole “decisioni” assunte dagli organi giurisdizionali. Il creditore in possesso di una decisione giudiziaria esecutiva, quindi, deve prima ottenere una dichiarazione di esecutività del provvedimento da parte dell’Organo giurisdizionale che lo ha emesso. Una volta in possesso di tale dichiarazione, il creditore deve che lo Stato estero dichiari l’esecutività della decisione nel proprio Stato: tale procedura (detta di exequatur) è snella, poiché il Giudice estero non deve entrare nel merito della decisione, ma unicamente verificare che vi siano tutti i requisiti formali di riconoscibilità previsti dalla Convenzione di Lugano.

Una volta dichiarato l’exequatur, la decisione estera viene parificata a tutti gli effetti ad una decisione giudiziaria interna dello Stato “ospitante” e, quindi, soggetta alla normativa di quest’ultimo in materia di esecuzione di un titolo esecutivo: in Italia il codice di procedura civile (CPC), in Svizzera la legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).

Si tratta di uno strumento di sicura efficacia nel recupero del credito in Svizzera, poiché permette al creditore di ottenere, in poco tempo e senza eccessive formalità, un immediato strumento coercitivo di particolare forza contro il debitore domiciliato all’estero.

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